Art. 20

Relazioni

In vigore dal 20 giu 2008
Relazioni Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori operanti sul loro territorio comunichino, per ogni stagione di produzione, i quantitativi di sementi di ciascuna varietà da conservare commercializzati. Su richiesta, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di ciascuna varietà da conservare commercializzati sul loro territorio.
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Relazioni (Art. 20 Direttiva (UE) 2008/62) — Testo vigente | Portale Normativo