Art. 20
Relazioni
In vigore dal 20 giu 2008
Relazioni
Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori operanti sul loro territorio comunichino, per ogni stagione di produzione, i quantitativi di sementi di ciascuna varietà da conservare commercializzati.
Su richiesta, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di ciascuna varietà da conservare commercializzati sul loro territorio.
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