Art. 1

In vigore dal 17 giu 2008
1.   Gli Stati membri provvedono affinché le attività per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominate «le attività», per le quali si impiegano organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti ai sensi dell', paragrafo 8, dell', paragrafo 5, dell', paragrafo 5, o dell'articolo 13 ter, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE, di seguito denominati «il materiale», siano soggette alla presentazione di una domanda agli organismi ufficiali responsabili prima che il materiale suddetto venga introdotto, o trasferito da un luogo all'altro in uno Stato membro o nelle relative zone protette. 2.   Nella domanda di cui al paragrafo 1 si specificano in particolare: a) il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attività; b) il nome o i nomi scientifici del materiale, nonché, se del caso, quello degli organismi nocivi; c) il tipo di materiale; d) la quantità di materiale; e) il luogo d'origine del materiale, con la prova documentale che il materiale è stato introdotto da un paese terzo; f) la durata, la natura e gli obiettivi delle attività previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale; g) l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso, di esame; h) eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale; i) il metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale al termine delle attività autorizzate, se del caso; j) il punto previsto di entrata nella Comunità del materiale proveniente da paesi terzi.
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