Art. 12
Non conformità delle specifiche europee ai requisiti essenziali
In vigore dal 17 giu 2008
Non conformità delle specifiche europee ai requisiti essenziali
Qualora ad uno Stato membro o alla Commissione risulti che determinate specifiche europee utilizzate direttamente o indirettamente per conseguire gli obiettivi della presente direttiva non soddisfano i requisiti essenziali, il comitato di cui all’ è consultato e la Commissione adotta la misura più adeguata, vale a dire:
a)
il ritiro parziale o totale di tali specifiche dalle pubblicazioni in cui sono iscritte o la loro modifica, previa consultazione del comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE, quando si tratta di norme europee; o
b)
la revisione della STI a norma dell’.
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