Art. 2

In vigore dal 12 giu 2008
1.   Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all’, paragrafo 1 della direttiva 2006/87/CE mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 30 dicembre 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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Art. 2 Direttiva (UE) 2008/59 — Testo vigente | Portale Normativo