Art. 8

Effetto della mediazione sui termini di prescrizione e decadenza

In vigore dal 21 mag 2008
Effetto della mediazione sui termini di prescrizione e decadenza 1.   Gli Stati membri provvedono affinché alle parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una controversia non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato in relazione a tale controversia per il fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini di prescrizione o decadenza. 2.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni relative ai termini di prescrizione o decadenza previste dagli accordi internazionali di cui gli Stati membri sono parte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:52:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Effetto della mediazione sui termini di prescrizione e decadenza (Art. 8 Direttiva (UE) 2008/52) — Testo vigente | Portale Normativo