Art. 1

Obiettivo e ambito di applicazione

In vigore dal 21 mag 2008
Obiettivo e ambito di applicazione 1.   La presente direttiva ha l’obiettivo di facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario. 2.   La presente direttiva si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale tranne per i diritti e gli obblighi non riconosciuti alle parti dalla pertinente legge applicabile. Essa non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii). 3.   Nella presente direttiva per «Stato membro» si intendono gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.
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Obiettivo e ambito di applicazione (Art. 1 Direttiva (UE) 2008/52) — Testo vigente | Portale Normativo