Art. 7

Punti di campionamento

In vigore dal 21 mag 2008
Punti di campionamento 1.   I punti di campionamento per la misurazione del biossido di zolfo, del biossido di azoto e degli ossidi di azoto, del particolato (PM10, PM2,5), del piombo, del benzene e del monossido di carbonio nell’aria ambiente sono ubicati secondo i criteri di cui all’allegato III. 2.   In ciascuna zona o agglomerato nei quali le misurazioni in siti fissi sono l’unica fonte di informazione per valutare la qualità dell’aria, il numero dei punti di campionamento per ogni inquinante interessato non dev’essere inferiore al numero minimo di punti di campionamento indicato nell’allegato V, punto A. 3.   Tuttavia, nelle zone e negli agglomerati nei quali le informazioni provenienti dai punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi sono integrate da informazioni ottenute con la modellizzazione e/o con misurazioni indicative, il numero complessivo dei punti di campionamento di cui all’allegato V, punto A, può essere ridotto fino ad un massimo del 50 % purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) i metodi supplementari consentano di pervenire a un livello d’informazione sufficiente per la valutazione della qualità dell’aria con riferimento ai valori limite o alle soglie di allarme e ad un adeguato livello d’informazione del pubblico; b) il numero di punti di campionamento da installare e la risoluzione spaziale di altre tecniche consentano di accertare le concentrazioni dell’inquinante interessato conformemente agli obiettivi di qualità dei dati di cui all’allegato I, punto A e facciano sì che i risultati della valutazione soddisfino i criteri di cui all’allegato I, punto B. Ai fini della valutazione della qualità dell’aria in riferimento ai valori limite si tiene conto dei risultati della modellizzazione e/o delle misurazioni indicative. 4.   L’applicazione negli Stati membri dei criteri per la selezione dei punti di campionamento è monitorata dalla Commissione in modo da agevolare l’applicazione armonizzata di detti criteri in tutta l’Unione europea.
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