Art. 32

Riesame

In vigore dal 21 mag 2008
Riesame 1.   Nel 2013 la Commissione riesamina le disposizioni relative al PM2,5 e, se opportuno, ad altri inquinanti e presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio. Per quanto riguarda il PM2,5, il riesame è effettuato allo scopo di stabilire un obbligo nazionale giuridicamente vincolante per la riduzione dell’esposizione in sostituzione dell’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione e per la verifica dell’obbligo di concentrazione dell’esposizione stabilito all’, tenendo conto, tra l’altro, dei seguenti elementi: — le ultime informazioni scientifiche dell’OMC e delle altre pertinenti organizzazioni, — la situazione della qualità dell’aria e le potenzialità di riduzione negli Stati membri, — la revisione della direttiva 2001/81/CE, — i progressi conseguiti nell’attuazione delle misure comunitarie di riduzione degli inquinanti atmosferici. 2.   La Commissione tiene conto della possibilità pratica di adottare un valore limite più ambizioso per il PM2,5, sottopone a riesame il valore limite indicativo della seconda fase per il PM2,5 ed esamina se confermare o modificare detto valore. 3.   Nell’ambito del riesame, la Commissione prepara inoltre una relazione sull’esperienza e la necessità di monitoraggio del PM10 e PM2,5, tenuto conto dei progressi tecnici nelle tecniche di misurazione automatica. Se opportuno, sono proposti nuovi metodi di riferimento per la misurazione del PM10 e PM2,5.
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