Art. 28

Disposizioni di attuazione

In vigore dal 21 mag 2008
Disposizioni di attuazione 1.   Le misure destinate a modificare gli elementi non essenziali della presente direttiva, vale a dire gli allegati da I a VI, gli allegati da VIII a X e l’allegato XV, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. Le modifiche non possono, tuttavia, avere l’effetto di modificare, direttamente o indirettamente: a) i valori limite, gli obiettivi di riduzione dell’esposizione, i livelli critici, i valori-obiettivo, le soglie di informazione, le soglie di allarme o gli obiettivi a lungo termine di cui all’allegato VII e agli allegati da XI a XIV; né b) le date alle quali dev’essere garantita la conformità a uno qualsiasi dei parametri di cui alla lettera a). 2.   La Commissione stabilisce, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, le informazioni supplementari che agli Stati membri devono far pervenire a norma dell’ nonché il calendario per la trasmissione di tali informazioni. La Commissione individua inoltre le soluzioni per razionalizzare il sistema di comunicazione dei dati e lo scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell’inquinamento atmosferico presenti negli Stati membri, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2. 3.   La Commissione formula orientamenti in merito agli accordi sull’allestimento delle stazioni di misurazione comuni di cui all’, paragrafo 5. 4.   La Commissione pubblica orientamenti sulla dimostrazione dell’equivalenza di cui all’allegato VI, punto B.
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