Art. 25

Inquinamento atmosferico transfrontaliero

In vigore dal 21 mag 2008
Inquinamento atmosferico transfrontaliero 1.   Se le soglie di allarme, i valori limite o i valori-obiettivo più il margine di tolleranza del caso o gli obiettivi a lungo termine sono superati a causa del trasporto transfrontaliero di quantitativi significativi di inquinanti o loro precursori, gli Stati membri interessati cooperano e, se opportuno, formulano iniziative congiunte, quali la preparazione di piani comuni o coordinati per la qualità dell’aria a norma dell’, al fine di eliminare il superamento, ricorrendo a provvedimenti adeguati ma proporzionati. 2.   La Commissione è invitata a partecipare e ad assistere a tutte le iniziative di cooperazione di cui al paragrafo 1. Se opportuno, la Commissione esamina, alla luce delle relazioni presentate a norma dell’ della direttiva 2001/81/CE, se sia necessario intervenire ulteriormente a livello comunitario per ridurre le emissioni di precursori che causano l’inquinamento transfrontaliero. 3.   Gli Stati membri predispongono e attuano, ove opportuno ai sensi dell’, piani d’azione a breve termine concertati che si applicano alle zone confinanti di altri Stati membri. Gli Stati membri assicurano che le zone confinanti degli altri Stati membri che hanno predisposto piani d’azione a breve termine ricevano tutte le informazioni appropriate. 4.   Allorché si verifichino superamenti della soglia di informazione o della soglia di allarme in zone o agglomerati in prossimità dei confini nazionali, le autorità competenti degli Stati membri limitrofi interessati devono essere informate quanto prima. Dette informazioni sono rese disponibili anche al pubblico. 5.   Nel predisporre i piani di cui ai paragrafi 1 e 3 e nell’informarne il pubblico come previsto al paragrafo 4, gli Stati membri si adoperano, se del caso, per cercare una cooperazione con i paesi terzi, in particolare con i paesi candidati all’adesione.
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