Art. 24

Risoluzione stragiudiziale delle controversie

In vigore dal 23 apr 2008
Risoluzione stragiudiziale delle controversie 1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo relative a contratti di credito, eventualmente mediante il ricorso a organismi esistenti. 2.   Gli Stati membri incoraggiano detti organismi a cooperare tra l'altro per risolvere le controversie transfrontaliere relative a contratti di credito.
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