Art. 18

Sconfinamento

In vigore dal 23 apr 2008
Sconfinamento 1.   In caso di contratto per l'apertura di un conto corrente che contempla la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, il contratto contiene anche le informazioni di cui all', paragrafo 1, lettera e). Il creditore fornisce comunque periodicamente tali informazioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole. 2.   In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, a) lo sconfinamento; b) l'importo interessato; c) il tasso debitore; d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili. 3.   Il presente articolo lascia impregiudicata la legislazione nazionale che prevede che il creditore offra un altro tipo di prodotto creditizio se la durata dello sconfinamento è significativa.
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