Art. 2
In vigore dal 3 apr 2008
Gli Stati membri adottano i provvedimenti del caso per garantire che i prodotti che non risultano conformi alla presente direttiva non vanno commercializzati o distribuiti al destinatario finale dopo il 4 ottobre 2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2008:42:oj#art-2