Art. 3

In vigore dal 28 mar 2008
1.   Se necessario, gli Stati membri, conformemente alla direttiva 91/414/CEE, modificano o revocano entro il 30 aprile 2009 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive l’amidosulfuron e il nicosulfuron. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda l’amidosulfuron e il nicosulfuron, ad eccezione di quelle della parte B dell’iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni dell’articolo 13 della direttiva stessa. 2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente amidosulfuron e nicosulfuron come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte entro il 31 ottobre 2008 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B dell’iscrizione nell’allegato I della suddetta direttiva riguardante rispettivamente l’amidosulfuron e il nicosulfuron. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto soddisfi le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) della direttiva 91/414/CEE. Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente amidosulfuron e nicosulfuron come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 ottobre 2012; oppure b) nel caso di un prodotto contenente amidosulfuron e nicosulfuron come sostanza attiva in combinazione con altre, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 ottobre 2012 o entro il termine, se successivo a tale data, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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