Art. 1

Modifiche

In vigore dal 11 mar 2008
Modifiche La direttiva 2002/95/CE è modificata come segue: 1) l’articolo 5, paragrafo 1, è modificato come segue: a) la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: «1.   Le modifiche necessarie ad adeguare l’allegato al progresso tecnico e scientifico sono adottate ai fini seguenti:»; b) è aggiunto il comma seguente: «Le misure di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.»; 2) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (6). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. (6)   GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).» "
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Modifiche (Art. 1 Direttiva (UE) 2008/35) — Testo vigente | Portale Normativo