Art. 1
Modifiche
In vigore dal 11 mar 2008
Modifiche
La direttiva 2002/95/CE è modificata come segue:
1)
l’articolo 5, paragrafo 1, è modificato come segue:
a)
la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:
«1. Le modifiche necessarie ad adeguare l’allegato al progresso tecnico e scientifico sono adottate ai fini seguenti:»;
b)
è aggiunto il comma seguente:
«Le misure di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.»;
2)
l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (6).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
(6)
GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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