Art. 1

Modifiche

In vigore dal 11 mar 2008
Modifiche La direttiva 2000/53/CE è così modificata: 1) all’articolo 4, paragrafo 2, la lettera b) è così modificata: a) la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: «L’allegato II è periodicamente oggetto di modifiche o aggiunte per tener conto del progresso tecnico e scientifico, al fine di:»; b) è aggiunto il comma seguente: «Le misure di cui ai punti da i) a iv), intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.»; 2) all’articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le loro autorità competenti riconoscano reciprocamente ed accettino i certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri a norma del paragrafo 3. A tal fine vengono fissati i requisiti minimi per il certificato di rottamazione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.»; 3) all’articolo 6, è aggiunto il seguente paragrafo: «6.   L’allegato I è modificato per tener conto del progresso tecnico e scientifico. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.»; 4) all’articolo 7, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Sono stabilite le modalità dettagliate necessarie per controllare l’osservanza, da parte degli Stati membri, degli obiettivi enunciati nel primo comma. Nel proporre dette modalità, la Commissione tiene conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la disponibilità di dati e la questione delle esportazioni ed importazioni di veicoli fuori uso. Tali modalità dettagliate, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.»; 5) all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Sono stabilite le norme di cui al paragrafo 1. Nel proporre dette norme, la Commissione tiene conto dei lavori in corso in questo settore in seno agli organismi internazionali interessati, partecipando, se del caso, ai lavori. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.»; 6) all’articolo 9, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «I formati relativi alle banche dati sono adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2.»; 7) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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