Art. 1
Modifiche
In vigore dal 11 mar 2008
Modifiche
La direttiva 2000/60/CE è modificata come segue:
1)
nell’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sono adottate specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3.»;
2)
l’articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Articolo 20
Adeguamenti tecnici della direttiva
1. Gli allegati I e III e l’allegato V, sezione 1.3.6, possono essere adeguati all’evoluzione scientifica e tecnica tenendo conto dei periodi di riesame e di aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all’articolo 13. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3.
Ove necessario, la Commissione può adottare orientamenti relativi all’attuazione degli allegati II e V secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2.
2. Ai fini dell’invio e dell’elaborazione dei dati, comprese le informazioni statistiche e cartografiche, i formati tecnici necessari ai fini del paragrafo 1 possono essere adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2.»;
3)
l’articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Articolo 21
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;
4)
all’allegato V, la sezione 1.4.1 è modificata come segue:
a)
il punto vii) è sostituito dal seguente:
«vii)
La Commissione compila una bozza di registro dei siti destinati a formare la rete di intercalibrazione. Il registro definitivo dei siti è compilato secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2.»;
b)
il punto ix) è sostituito dal seguente:
«ix)
i risultati dell’operazione di intercalibrazione e i valori fissati per le classificazioni adottate nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri a norma dei punti da i) a viii) e intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3, e pubblicati entro sei mesi dal completamento dell’operazione di intercalibrazione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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