Art. 1

Modifiche

In vigore dal 11 mar 2008
Modifiche La direttiva 2006/49/CE è così modificata: 1) l’articolo 41 è così modificato: a) al paragrafo 1, la frase «secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2» è soppressa; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le misure di cui al paragrafo 1, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 42, paragrafo 2.»; 2) l’articolo 42 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della medesima.»; b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente: «3.   Entro il 31 dicembre 2010, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione rivede le disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di tali competenze. Tale relazione esamina, in particolare, la necessità che la Commissione proponga modifiche alla presente direttiva, al fine di garantire l’idonea portata delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La conclusione in merito alla necessità o meno di una modifica è accompagnata da una dichiarazione dettagliata dei motivi. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare le disposizioni che conferiscono le competenze di esecuzione alla Commissione.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:23:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche (Art. 1 Direttiva (UE) 2008/23) — Testo vigente | Portale Normativo