Art. 1
Modifiche
In vigore dal 11 mar 2008
Modifiche
La direttiva 2004/109/CE è modificata come segue:
1)
l’, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
«3. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire l’applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta, secondo le procedure di cui all’articolo 27, paragrafi 2 e 2 bis, misure di esecuzione concernenti le definizioni di cui al paragrafo 1.
In particolare la Commissione:
a)
ai fini del paragrafo 1, lettera i), punto ii), stabilisce la procedura in base alla quale l’emittente può effettuare la scelta dello Stato membro d’origine;
b)
quando ciò sia appropriato ai fini della scelta dello Stato membro d’origine di cui al paragrafo 1, lettera i), punto ii), adegua il periodo triennale in riferimento ai dati relativi all’emittente alla luce di eventuali nuovi obblighi previsti dal diritto comunitario in materia di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; e
c)
ai fini del paragrafo 1, lettera l), stila un elenco indicativo dei mezzi che non possono essere considerati mezzi elettronici, tenendo conto dell’allegato V della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (*1), secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2.
Le misure di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 bis.
(*1)
GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).»;"
2)
l’articolo 5, paragrafo 6, è modificato come segue:
a)
al primo comma, le parole «, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2,» sono soppresse;
b)
il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Le misure di cui alla lettera a) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2. Le misure di cui alle lettere b) e c), intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 bis.
Se del caso, la Commissione può altresì adattare il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 bis.»;
3)
l’articolo 9, paragrafo 7, è sostituito dal seguente:
«7. La Commissione adotta misure di esecuzione per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire l’applicazione uniforme dei paragrafi 2, 4, e 5. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 bis.
La Commissione definisce la durata massima del «ciclo di regolamento a breve» di cui al paragrafo 4 del presente articolo, nonché idonei meccanismi di controllo da parte delle autorità competenti dello Stato membro d’origine. Le misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 bis.
Inoltre, la Commissione può stilare un elenco degli eventi di cui al paragrafo 2 del presente articolo secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2.»;
4)
l’articolo 12, paragrafo 8, è modificato come segue:
a)
le parole «, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2,» sono soppresse;
b)
è aggiunto il seguente comma:
«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 bis.»;
5)
l’articolo 13, paragrafo 2, è modificato come segue:
a)
le parole «, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2,» sono soppresse;
b)
è aggiunto il seguente comma:
«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 bis.»;
6)
gli articoli 14, paragrafo 2, 17, paragrafo 4, e 18, paragrafo 5, sono così modificati:
a)
le parole «, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2,» sono soppresse;
b)
è aggiunta la seguente frase:
«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 bis.»;
7)
l’articolo 19, paragrafo 4, è modificato come segue:
a)
al primo comma, le parole «, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2,» sono soppresse;
b)
è aggiunto il seguente comma:
«Le misure di cui al primo e al secondo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 bis.»;
8)
l'articolo 21, paragrafo 4, è modificato come segue:
a)
al primo comma, le parole «secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2» sono soppresse;
b)
è aggiunto il seguente comma:
«Le misure di cui al primo, al secondo e al terzo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 bis.»;
9)
l’articolo 23 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 4 è così modificato:
i)
dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
«Nel contesto del punto ii) del primo comma, la Commissione adotta altresì misure di esecuzione relative alla valutazione dei principi contabili riguardanti emittenti di più di un paese. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 bis.»;
ii)
è aggiunto il seguente comma:
«Nel contesto del comma precedente, la Commissione adotta altresì misure di esecuzione intese a stabilire criteri di equivalenza generali relativi ai principi contabili riguardanti emittenti di più di un paese. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 bis.»;
b)
il paragrafo 5 è modificato come segue:
i)
le parole «, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2,» sono soppresse;
ii)
è aggiunta la seguente frase:
«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 bis.»;
c)
al paragrafo 7 è aggiunto il seguente comma:
«La Commissione adotta altresì misure di esecuzione intese a stabilire criteri di equivalenza generali ai fini del primo comma. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 2 bis.»;
10)
l’articolo 27 è modificato come segue:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all’articolo 8 della stessa.»;
b)
i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:
«3. Entro il 31 dicembre 2010, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione rivede le disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento di tali competenze. Tale relazione esamina, in particolare, la necessità che la Commissione proponga modifiche alla presente direttiva, al fine di garantire l’idonea portata delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La conclusione in merito alla necessità o meno di una modifica è accompagnata da una dichiarazione dettagliata dei motivi pertinenti a tale conclusione. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare le disposizioni che conferiscono le competenze di esecuzione alla Commissione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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