Art. 1
Modifiche
In vigore dal 11 mar 2008
Modifiche
Gli articoli 53 bis e 53 ter della direttiva 85/611/CEE sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 53 bis
La Commissione adotta modifiche tecniche della presente direttiva nei seguenti settori:
a)
chiarimento delle definizioni volto a garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità;
b)
allineamento della terminologia e riformulazione delle definizioni in funzione degli atti successivi riguardanti gli o.i.c.v.m. e le materie connesse.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 53 ter, paragrafo 2.
Articolo 53 ter
1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE (*1).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
(*1)
GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2004/8/CE (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 33).»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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