Art. 1

Modifiche

In vigore dal 11 mar 2008
Modifiche Gli articoli 53 bis e 53 ter della direttiva 85/611/CEE sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 53 bis La Commissione adotta modifiche tecniche della presente direttiva nei seguenti settori: a) chiarimento delle definizioni volto a garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità; b) allineamento della terminologia e riformulazione delle definizioni in funzione degli atti successivi riguardanti gli o.i.c.v.m. e le materie connesse. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 53 ter, paragrafo 2. Articolo 53 ter 1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE (*1). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. (*1)   GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2004/8/CE (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 33).» "
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Modifiche (Art. 1 Direttiva (UE) 2008/18) — Testo vigente | Portale Normativo