Art. 1

Modifiche

In vigore dal 11 mar 2008
Modifiche La direttiva 2006/66/CE è così modificata: 1) l’articolo 10, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4.   Disposizioni transitorie per risolvere le difficoltà incontrate da uno Stato membro nel soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 a causa di circostanze nazionali specifiche possono essere stabilite secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 24, paragrafo 2. Entro il 26 settembre 2007 è definita una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3.»; 2) all’articolo 12, paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente: «6.   L’allegato III può essere adattato o completato per tener conto dei progressi scientifici o tecnici. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3.»; 3) l’articolo 15, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3.   Sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti di cui al paragrafo 2. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3.»; 4) l’articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 Registrazione Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore sia registrato. La registrazione è soggetta agli stessi obblighi procedurali in ogni Stato membro. Tali obblighi di registrazione, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono stabiliti secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3.»; 5) l’articolo 21 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri garantiscono che la capacità di tutte le pile e accumulatori portatili e per autoveicoli sia indicata su di essi in modo visibile, leggibile ed indelebile, entro il 26 settembre 2009. Le modalità di applicazione di tale obbligo, compresi metodi armonizzati per la determinazione della capacità e dell’uso appropriato, sono definite entro il 26 marzo 2009. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono stabilite secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3.»; b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Possono essere concesse deroghe all’obbligo di etichettatura previsto dal presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3.»; 6) l’articolo 24, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»
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