Art. 1

Modifiche

In vigore dal 11 mar 2008
Modifiche La direttiva 2003/71/CE è così modificata: 1) l’, paragrafo 4, l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 5, paragrafo 5, l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 4, l’articolo 11, paragrafo 3, l’articolo 13, paragrafo 7, l’articolo 14, paragrafo 8, e l’articolo 15, paragrafo 7, sono così modificati: a) le parole «secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2» sono soppresse; b) è aggiunta la frase seguente: «Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 2 bis.»; 2) all’articolo 20, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Per assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può adottare misure di esecuzione intese a stabilire criteri generali di equivalenza, basati sui requisiti di cui agli articoli 5 e 7. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 2 bis. Sulla base dei criteri summenzionati, la Commissione può adottare misure di esecuzione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 24, paragrafo 2, stabilendo che un paese terzo garantisce l’equivalenza con la presente direttiva dei prospetti redatti nel suo territorio, in virtù della legislazione nazionale di tale paese o di prassi o procedure basate su norme internazionali definite dalle organizzazioni internazionali, compresi gli standard della IOSCO in materia di informativa.»; 3) l’articolo 24 è così modificato: a) è inserito il seguente paragrafo: «2 bis.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»; b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente: «3.   Entro il 31 dicembre 2010, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione rivede le disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di tali competenze. Tale relazione esamina, in particolare, la necessità che la Commissione proponga modifiche alla presente direttiva, al fine di garantire l’idonea portata delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La conclusione in merito alla necessità o meno di una modifica è accompagnata da una dichiarazione dettagliata dei motivi. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare le disposizioni che conferiscono le competenze di esecuzione alla Commissione.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:11:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo