Art. 1
In vigore dal 6 mar 2008
La direttiva 2002/72/CE è così modificata:
1)
all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'allegato III contiene un elenco comunitario di additivi che, con le restrizioni e/o le specifiche indicate, possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali ed oggetti di plastica.
Gli additivi non inseriti nell'elenco comunitario di additivi possono continuare ad essere utilizzati a norma della legislazione nazionale fino al 31 dicembre 2009.
A decorrere dal 1o gennaio 2010 per fabbricare materiali e oggetti di plastica possono essere usati solo gli additivi inseriti nell'elenco comunitario di additivi (elenco positivo).»;
2)
l'articolo 4 bis è così modificato:
a)
i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:
«3. La Commissione pubblica entro l’11 aprile 2008 un elenco provvisorio di additivi attualmente in fase di valutazione da parte dell'Autorità. Esso è costantemente aggiornato.
4. In deroga alle disposizioni dell', paragrafo 1, terzo comma, gli additivi non inseriti nell'elenco comunitario di cui all'articolo in questione possono continuare ad essere utilizzati a norma della legislazione nazionale fino al 1o gennaio 2010 fintanto che siano inclusi nell'elenco provvisorio.»;
b)
è aggiunto un paragrafo 6:
«6. Un additivo deve essere cancellato dall'elenco provvisorio:
a)
se viene inserito nell'elenco comunitario degli additivi; o
b)
se la Commissione decide di non includerlo nell'elenco comunitario degli additivi; o
c)
se nel corso dell'esame dei dati l'Autorità richiede informazioni supplementari e tali informazioni non vengono fornite entro i limiti di tempo specificati dall'Autorità.»;
3)
gli allegati II, III, IV, sezione A, V e VI sono modificati conformemente agli allegati I, II III, IV e V della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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