Art. 1

In vigore dal 5 mar 2008
Gli Stati membri dispongono che gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali ai sensi della direttiva 93/74/CEE possano essere commercializzati unicamente se gli usi previsti sono compresi nella parte B dell'allegato I della presente direttiva e se soddisfano le altre disposizioni fissate in tale parte dell'allegato I. Gli Stati membri assicurano inoltre il rispetto delle norme stabilite, sotto la rubrica «Disposizioni generali», nella parte A dell'allegato I.
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