Art. 1
In vigore dal 5 mar 2008
Gli Stati membri dispongono che gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali ai sensi della direttiva 93/74/CEE possano essere commercializzati unicamente se gli usi previsti sono compresi nella parte B dell'allegato I della presente direttiva e se soddisfano le altre disposizioni fissate in tale parte dell'allegato I.
Gli Stati membri assicurano inoltre il rispetto delle norme stabilite, sotto la rubrica «Disposizioni generali», nella parte A dell'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2008:38:oj#art-1