Art. 6

Imposte e imposta sul valore aggiunto

In vigore dal 12 feb 2008
Imposte e imposta sul valore aggiunto 1.   Gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni dell’, le imposte e i diritti seguenti: a) imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfettariamente o no; b) imposte di trasferimento, ivi comprese le tasse di pubblicità fondiaria, sul conferimento ad una società di capitali, di beni immobili o di aziende commerciali situati nel loro territorio; c) imposte di trasferimento sui beni di qualsiasi natura che sono oggetto di un conferimento ad una società di capitali, nella misura in cui il trasferimento di tali beni è remunerato altrimenti che con quote sociali; d) imposte sulla costituzione, iscrizione o cancellazione di privilegi ed ipoteche; e) diritti di carattere remunerativo; f) imposta sul valore aggiunto. 2.   L’importo delle imposte e dei diritti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), non varia in funzione del fatto che la sede della direzione effettiva o la sede statuaria della società di capitali si trovino o no all’interno del territorio dello Stato membro che impone tali imposte e diritti. I relativi importi non possono essere superiori a quelli delle imposte e dei diritti applicabili alle operazioni similari nello Stato membro che impone le imposte e i diritti suddetti.
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