Art. 3

In vigore dal 20 dic 2007
1.   Entro il 30 aprile 2009 gli Stati membri modificano o, a seconda, ritirano, ai sensi della direttiva 91/414/CEE, le vigenti autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti fludioxonil, clomazone e prosulfocarb come sostanze attive. Entro tale data, gli Stati membri verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I di tale direttiva relative a fludioxonil, clomazone e prosulfocarb, escluse quelle della parte B dell’iscrizione di tali sostanze attive, nonché il possesso o la disponibilità, ai sensi delle prescrizioni dell’allegato II della direttiva, da parte del titolare dell’autorizzazione, di un fascicolo conforme alle condizioni di cui all’articolo 13 della direttiva stessa. 2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente fludioxonil, clomazone e prosulfocarb, come sostanze attive uniche o unite ad altre, tutte iscritte entro e non oltre il 31 ottobre 2008 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, sarà riesaminato dagli Stati membri secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, in base a un fascicolo conforme ai requisiti dell’allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B dell’iscrizione nell’allegato I di tale direttiva rispettivamente del fludioxonil, del clomazone e del prosulfocarb. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto soddisfi le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) della direttiva 91/414/CEE. Una volta stabilito ciò, gli Stati membri: a) se un prodotto contiene fludioxonil, clomazone o prosulfocarb come sostanze attive uniche modificano o, a seconda, revocano l’autorizzazione entro il 31 ottobre 2012; o b) se un prodotto contiene fludioxonil, clomazone o prosulfocarb, come una tra più sostanze attive, essi modificano o, a seconda, revocano l’autorizzazione entro il 31 ottobre 2012 o entro la data fissata per tale modifica o revoca dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, a seconda di quale di queste date sia posteriore.
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