Art. 15

In vigore dal 20 dic 2007
1.   L’equivalente euro in moneta nazionale che si applica per l’attuazione della presente direttiva viene fissato una volta all’anno. I tassi applicabili per la conversione sono quelli vigenti il primo giorno feriale del mese di ottobre. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applicano dal 1o gennaio dell’anno successivo. 2.   Gli Stati membri possono arrotondare gli importi in valuta nazionale risultanti dalla conversione degli importi in euro di cui all’, a condizione che l’arrotondamento non superi 5 EUR. 3.   Gli Stati membri possono mantenere immutate le soglie monetarie vigenti al momento dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 1 se, prima dell’arrotondamento di cui al paragrafo 2, la conversione dei corrispondenti importi espressi in euro porterebbe ad una variazione inferiore al 5 % dell’esenzione espressa in valuta nazionale o ad una riduzione di tale esenzione.
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