Art. 3

In vigore dal 13 dic 2007
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 14 giugno 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, eccetto che per le sostanze deltametrina e atrazina, per le quali tali disposizioni saranno adottate e pubblicate entro il 18 dicembre 2007, e per la sostanza imazalil, per la quale le disposizioni saranno adottate e pubblicate entro il 14 settembre 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Gli Stati membri applicheranno tali disposizioni a partire dal 15 giugno 2008, eccetto che per le sostanze deltametrina e atrazina, per le quali essi applicheranno le disposizioni dal 19 dicembre 2007, e per la sostanza imazalil, per la quale essi le applicheranno a partire dal 15 settembre 2008. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di tale riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
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