Art. 81

Sanzioni

In vigore dal 13 nov 2007
Sanzioni 1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate conformemente alla presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure di cui al paragrafo 1 e l’identità delle autorità competenti ai sensi dell’ entro il 1o novembre 2009 e le notificano senza indugio ogni ulteriore modifica di tali disposizioni.
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