Art. 47

Informazioni per il pagatore in merito a una singola operazione di pagamento

In vigore dal 13 nov 2007
Informazioni per il pagatore in merito a una singola operazione di pagamento 1.   Dopo che l’importo di una singola operazione di pagamento è stato addebitato sul conto del pagatore o, se il pagatore non utilizza un conto di pagamento, successivamente alla ricezione dell’ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest’ultimo senza indugio, secondo le stesse modalità di cui all’, paragrafo 1, le seguenti informazioni: a) un riferimento che consenta al pagatore di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario; b) l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’addebito sul conto di pagamento del pagatore o in quella utilizzata per l’ordine di pagamento; c) l’importo di tutte le spese relative all’operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle stesse o l’importo degli interessi che il pagatore deve corrispondere; d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell’operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore e l’importo dell’operazione di pagamento dopo la conversione valutaria; e) la data valuta dell’addebito o la data di ricezione dell’ordine di pagamento. 2.   Un contratto quadro può includere la previsione che le informazioni di cui al paragrafo 1 debbano essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che permettano al pagatore di conservare e riprodurre le informazioni immutate. 3.   Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo una volta al mese a titolo gratuito.
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