Art. 2

In vigore dal 23 ott 2007
La direttiva 2001/14/CE è modificata come segue: 1) all’, paragrafo 3, è inserita la seguente lettera: «e) i servizi di trasporto sotto forma di servizi ferroviari in transito attraverso la Comunità.»; 2) all’ è inserita la seguente lettera: «n) “transito”: l’attraversamento del territorio della Comunità effettuato senza caricare né scaricare merci e/o senza far salire né scendere passeggeri nel territorio della Comunità.»; 3) all’articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo: «4.   Qualora un richiedente intenda chiedere capacità di infrastruttura al fine di svolgere un servizio di trasporto internazionale di passeggeri di cui all’ della direttiva 91/440/CEE, informa i gestori dell’infrastruttura e gli organismi di regolamentazione interessati. Per consentire di valutare lo scopo del servizio internazionale nel trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi e il potenziale impatto economico sui contratti di servizio pubblico esistenti, gli organismi di regolamentazione si assicurano che siano informate l’autorità competente che ha attribuito un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito in un contratto di servizio pubblico, eventuali altre autorità competenti interessate che hanno la facoltà di limitare l’accesso ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3 ter, della direttiva 91/440/CEE e le imprese ferroviarie che adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso di detto servizio di trasporto internazionale di passeggeri.»; 4) il paragrafo 5 dell’articolo 17 è sostituito dal seguente: «5.   Gli accordi quadro sono conclusi di regola per un periodo di cinque anni e sono rinnovabili per periodi uguali alla durata iniziale. Il gestore dell’infrastruttura può accettare in casi specifici una durata maggiore o minore. Periodi superiori ai cinque anni devono essere motivati dall’esistenza di contratti commerciali, investimenti particolari o rischi. 5 bis.   Per i servizi che utilizzano un’infrastruttura specializzata, di cui all’articolo 24, che richiede investimenti cospicui e a lungo termine, debitamente motivati dal richiedente, gli accordi quadro possono avere una durata di 15 anni. Un periodo superiore ai 15 anni è possibile solo in casi eccezionali, segnatamente in presenza di cospicui investimenti a lungo termine, soprattutto se questi costituiscono l’oggetto di impegni contrattuali che prevedano un piano di ammortamento pluriennale. In tal caso, le esigenze del richiedente possono rendere necessaria una definizione particolareggiata delle caratteristiche di capacità, inclusi frequenza, volume e qualità dei tracciati ferroviari, che vanno fornite al richiedente per la durata dell’accordo quadro. Il gestore dell’infrastruttura può ridurre la capacità riservata che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata al di sotto della soglia stabilita nell’articolo 27. A decorrere dal 1o gennaio 2010 è possibile concludere un accordo quadro iniziale per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta, sulla base delle caratteristiche di capacità utilizzate dai richiedenti che gestivano i servizi prima del 1o gennaio 2010, onde tener conto degli investimenti particolari o dell’esistenza di contratti commerciali. Spetta all’organismo di regolamentazione di cui all’articolo 30 autorizzare l’entrata in vigore di tale accordo.»; 5) all'articolo 30, paragrafo 1, prima dell’ultima frase è inserita la seguente frase: «È inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all’aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico.»; 6) il paragrafo 3 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente: «3.   Le misure intese a modificare gli elementi non essenziali della presente direttiva e necessarie per l’adeguamento degli allegati sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 35, paragrafo 3.»; 7) il paragrafo 3 dell'articolo 35 è sostituito dal testo seguente: «3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»; 8) all’articolo 38 è aggiunto il comma seguente: «Gli obblighi di recepimento e attuazione della presente direttiva non si applicano a Cipro e a Malta fintantoché non sarà istituito un sistema ferroviario all’interno del loro territorio.»
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Art. 2 Direttiva (UE) 2007/58 — Testo vigente | Portale Normativo