Art. 32

Richiamo di veicoli

In vigore dal 5 set 2007
Richiamo di veicoli 1.   Un costruttore che ha ottenuto l’omologazione CE di un veicolo e che, a norma di un atto normativo o della direttiva 2001/95/CE, è tenuto a procedere ad un richiamo di veicoli già venduti, immatricolati o messi in circolazione perché uno o più sistemi, componenti o entità tecniche montati sul veicolo, che siano o meno debitamente omologati conformemente alla presente direttiva, presentano un grave rischio per la sicurezza stradale, la salute pubblica o l’ambiente, ne informa immediatamente l’autorità che ha rilasciato l’omologazione del veicolo. 2.   Il costruttore propone all’autorità di omologazione i rimedi idonei a neutralizzare il rischio di cui al paragrafo 1. L’autorità di omologazione comunica senza indugio le misure proposte alle autorità degli altri Stati membri. Le autorità competenti garantiscono l’effettiva applicazione delle misure nei rispettivi territori. 3.   Se le misure non sono ritenute sufficienti dalle autorità interessate, o non sono state applicate tempestivamente, esse ne informano senza indugio l’autorità che ha concesso l’omologazione CE del veicolo. L’autorità di omologazione informa quindi il costruttore. Qualora l’autorità che ha rilasciato l’omologazione CE non sia soddisfatta delle misure del costruttore, essa adotta tutte le misure cautelari necessarie, compresa la revoca dell’omologazione CE del veicolo se il costruttore non propone e non attua misure correttive efficaci. In caso di revoca dell’omologazione CE del veicolo, l’autorità di omologazione interessata ne informa il costruttore, le autorità omologhe degli altri Stati membri e la Commissione mediante lettera raccomandata o mezzi elettronici equivalenti entro venti giorni lavorativi. 4.   Il presente articolo si applica anche a parti non soggette ad alcuna prescrizione in virtù di un atto normativo.
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Richiamo di veicoli (Art. 32 Direttiva (UE) 2007/46) — Testo vigente | Portale Normativo