Art. 3
In vigore dal 16 ago 2007
1. Qualora necessario, gli Stati membri, in applicazione della direttiva 91/414/CEE, modificano o revocano entro il 31 marzo 2008 le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive etoprofos, pirimifosmetile e fipronil.
Entro tale data, essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda etoprofos, pirimifosmetile e fipronil, ad eccezione di quelle della parte B dell’iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione, e verificano anche che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni dell’articolo 13 della stessa.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente etoprofos, pirimifosmetile e fipronil o come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte entro il 30 settembre 2007 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B dell’iscrizione nell’allegato I della suddetta direttiva riguardante rispettivamente etoprofos, pirimifosmetile e fipronil. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Una volta stabilito ciò, gli Stati membri:
a)
nel caso di un prodotto contenente etoprofos, pirimifosmetile o fipronil come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 30 settembre 2011;
b)
nel caso di prodotti contenenti etoprofos, pirimifosmetile o fipronil come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 30 settembre 2011 ovvero entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Storico versioni
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