Art. 4
In vigore dal 11 lug 2007
1. La conformità ai criteri di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, è determinata in base alla prova fornita da uno Stato membro conformemente all' della direttiva 96/96/CE.
2. La Commissione, assistita dai comitati di cui all' della direttiva 96/96/CE e all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, nell'ambito dei rispettivi mandati, adotta le misure appropriate per garantire che i dispositivi di cui all' della presente direttiva siano installati e sottoposti a controllo tecnico di conformità e di idoneità su strada in accordo con i requisiti fissati dalla presente direttiva. Dette misure devono essere prese non oltre il 6 agosto 2008.
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