Art. 13

Soppressione di taluni impedimenti all’effettivo esercizio dei diritti di voto

In vigore dal 11 lug 2007
Soppressione di taluni impedimenti all’effettivo esercizio dei diritti di voto 1.   Il presente articolo si applica nei casi in cui una persona fisica o giuridica, riconosciuta come azionista dalla legge applicabile, agisca, nel quadro di un’attività professionale, per conto di un’altra persona fisica o giuridica (il «cliente»). 2.   Qualora la legge applicabile imponga requisiti di comunicazione, come condizione preliminare per l’esercizio dei diritti di voto da parte di un azionista di cui al paragrafo 1, detti requisiti non vanno al di là di un elenco che comunica alla società l’identità di ciascun cliente e il numero di azioni in relazione alle quali è esercitato il diritto di voto per suo conto. 3.   Qualora la legge applicabile imponga requisiti formali riguardo all’autorizzazione di un azionista di cui al paragrafo 1 a esercitare diritti di voto, o alle istruzioni di voto, detti requisiti formali non vanno al di là di quanto necessario, rispettivamente, per l’identificazione del cliente o per consentire la verifica del contenuto delle istruzioni di voto e sono proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi. 4.   Un azionista di cui al paragrafo 1 è autorizzato ad esprimere il voto conferito da determinate azioni in maniera diversa rispetto a quello relativo ad altre azioni. 5.   Qualora la legge applicabile limiti il numero delle persone che un azionista può designare come rappresentanti a norma dell’, paragrafo 2, tale limitazione non impedisce all’azionista di cui al paragrafo 1 del presente articolo di conferire una delega a ciascuno dei suoi clienti o ad una terza parte designata da un cliente.
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Soppressione di taluni impedimenti all’effettivo esercizio dei diritti di voto (Art. 13 Direttiva (UE) 2007/36) — Testo vigente | Portale Normativo