Art. 7

Ispezioni

In vigore dal 28 giu 2007
Ispezioni 1.   L’autorità competente effettua ispezioni non discriminatorie per verificare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva. Tali ispezioni sono effettuate su una percentuale adeguata degli animali allevati in ciascuno Stato membro, conformemente alle disposizioni pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004, e possono essere condotte contemporaneamente a controlli effettuati ad altri fini. Gli Stati membri instaurano procedure adeguate per determinare la densità di allevamento. 2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale sulle ispezioni di cui al paragrafo 1 effettuate nell’anno precedente. La relazione è corredata di un elenco delle azioni più importanti intraprese dall’autorità competente per ovviare ai principali problemi di benessere riscontrati.
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