Art. 2

In vigore dal 21 giu 2007
1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 4 gennaio 2008, le disposizioni legali, regolamentari e amministrative necessarie per adeguarsi a quanto disposto dalla presente direttiva. Comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tabella di corrispondenze tra tali disposizioni e la presente direttiva. Applicano tali disposizioni a decorrere dal 5 gennaio 2008. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che adottano nell'ambito disciplinato dalla presente direttiva.
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