Art. 10

In vigore dal 11 giu 2007
1.   Gli Stati membri dispongono quanto segue per le patate o le piante di cui all’allegato I dichiarate contaminate ai sensi dell’, paragrafo 3: a) i tuberi-seme di patata e le piante ospiti di cui al punto 1 dell'allegato I non sono impiantati prima di essere stati disinfestati sotto la supervisione degli organismi ufficiali nazionali competenti utilizzando un metodo adeguato adottato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, basato sulla dimostrazione scientifica dell’inesistenza di un rischio di diffusione dei nematodi a cisti della patata; b) le patate destinate alla trasformazione o alla selezione industriale sono oggetto delle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto B, dell’allegato III; c) le piante di cui al punto 2 dell’allegato I non sono messe a dimora prima di essere state disinfestate tramite le misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto A, dell’allegato III; 2.   Le specifiche dei metodi di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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