Art. 1
Obiettivi e ambito di applicazione
In vigore dal 23 mag 2007
Obiettivi e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce norme volte ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, e tener conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale.
2. La presente direttiva fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere immessi sul mercato.
3. La presente direttiva si applica agli articoli pirotecnici quali definiti all', paragrafi da 1 a 5.
4. Esulano dal campo di applicazione della presente direttiva:
a)
gli articoli pirotecnici destinati ad essere usati a fini non commerciali, conformemente alla normativa nazionale, dalle forze armate, dalle forze di pubblica sicurezza o dai vigili del fuoco;
b)
l'equipaggiamento che rientra nel campo d'applicazione della direttiva 96/98/CE;
c)
gli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;
d)
le capsule a percussione da usarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla sicurezza dei giocattoli (13);
e)
gli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 93/15/CEE;
f)
le munizioni, vale a dire i proiettili e le cariche propulsive nonché le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2007:23:oj#art-1