Art. 3

In vigore dal 23 apr 2007
1.   In applicazione della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o eventualmente revocano le autorizzazioni in vigore di prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb entro il 31 marzo 2008. Entro tale data, essi verificano in particolare che, riguardo a dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb, siano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato I della direttiva tranne quelle della parte B dell’iscrizione della sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell’autorizzazione possieda un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni dell’articolo 13 della direttiva stessa, o possa accedere a un siffatto fascicolo. 2.   In deroga al paragrafo 1, per ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb come sostanza attiva unica o come una tra varie sostanze attive, elencate nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 30 settembre 2007, gli Stati membri devono effettuare una nuova valutazione del prodotto secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di una documentazione conforme alle prescrizioni dell’allegato III di tale direttiva e tenendo conto della parte B delle voci nel suo allegato I riguardanti, rispettivamente, dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb come unica sostanza attiva modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 30 settembre 2011; oppure b) nel caso di un prodotto contenente dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb come una di più sostanze attive, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 30 settembre 2011 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca in parola rispettivamente nella direttiva o nelle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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