Art. 2

In vigore dal 22 mar 2007
Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che, a decorrere dal 23 marzo 2008, i fabbricanti della Comunità o gli importatori stabiliti nella Comunità non commercializzino prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire che tali prodotti non siano commercializzati o messi a disposizione dei consumatori finali dopo il 23 giugno 2008.
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