Art. 12

Articolo 22 bis, paragrafo 1, della direttiva 85/611/CEE

In vigore dal 19 mar 2007
Articolo 22 bis, paragrafo 1, della direttiva 85/611/CEE OICVM che riproducono indici 1.   Il riferimento di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, della direttiva 85/611/CEE alla riproduzione della composizione di un indice azionario od obbligazionario è inteso come riferimento alla riproduzione della composizione delle attività sottostanti dell’indice, compreso l’uso di strumenti derivati o di altre tecniche e strumenti di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE e all’ della presente direttiva. 2.   Il riferimento di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 85/611/CEE ad un indice la cui composizione sia sufficientemente diversificata è inteso come riferimento ad un indice che rispetta le regole di diversificazione del rischio di cui all’articolo 22 bis di tale direttiva. 3.   Il riferimento di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 85/611/CEE ad un indice che rappresenti un parametro di riferimento adeguato è inteso come riferimento ad un indice il cui provider utilizzi una metodologia riconosciuta che in generale non determina l’esclusione di alcun emittente importante dal mercato al quale esso si riferisce. 4.   Il riferimento di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 85/611/CEE ad un indice che sia reso pubblico in modo adeguato è inteso come riferimento ad un indice che soddisfi i criteri seguenti: a) è accessibile al pubblico; b) il provider dell’indice è indipendente dall’OICVM che riproduce l’indice. La lettera b) non vieta che i provider di indici e gli OICVM appartengano allo stesso gruppo economico, purché esistano disposizioni efficaci per la gestione dei conflitti di interesse.
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Articolo 22 bis, paragrafo 1, della direttiva 85/611/CEE (Art. 12 Direttiva (UE) 2007/16) — Testo vigente | Portale Normativo