Art. 2

Procedura per la scelta dello Stato membro di origine

In vigore dal 8 mar 2007
Procedura per la scelta dello Stato membro di origine [, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della direttiva 2004/109/CE] Quando l’emittente effettua la scelta dello Stato membro di origine, tale scelta è comunicata conformemente alla stessa procedura applicata per le informazioni previste dalla regolamentazione.
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Procedura per la scelta dello Stato membro di origine (Art. 2 Direttiva (UE) 2007/14) — Testo vigente | Portale Normativo