Art. 1

In vigore dal 21 feb 2007
La parte 7 dell'allegato II della direttiva 92/119/CEE è modificata come segue. 1) Il punto 2 è modificato come segue: a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) Carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i): i) non rientrano nel commercio intracomunitario o internazionale e recano il marchio sanitario relativo alle carni fresche di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio (*1); ii) sono ottenute, tagliate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario e internazionale e sono utilizzate in modo da evitare l'introduzione nei prodotti a base di carne destinati al commercio intracomunitario o internazionale, a meno che non siano state sottoposte al trattamento contemplato nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE. (*1)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.» " b) si aggiunge la seguente lettera h): «h) i) In deroga a quanto disposto alla lettera g), per quanto riguarda le carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i), gli Stati membri possono decidere di usare un altro marchio d'identificazione diverso dallo speciale marchio d'identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE, a condizione che sia chiaramente distinguibile da altri marchi d'identificazione da apporre sulle carni di suini conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) o al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (*3); Gli Stati membri che decidono di usare il marchio alternativo di identificazione lo comunicano alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale. ii) Ai fini di quanto indicato al punto i), il marchio d'identificazione dev'essere leggibile e indelebile, i caratteri devono essere facilmente distinguibili e stampati in modo chiaro. Il marchio di identificazione deve avere la configurazione sottoindicata e contenere le seguenti indicazioni: XY 1234 XY sta per il pertinente codice del paese di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004. 1234 sta per il numero di riconoscimento dello stabilimento di cui all'allegato II, sezione I, parte B, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. (*2)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22." (*3)   GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.» " 2) è aggiunto il seguente punto 5: «5. Se i divieti di cui al punto 2, lettera f), sono mantenuti oltre il limite di 30 giorni per l’insorgere di nuovi casi di malattia e conseguentemente sorgono problemi connessi alla custodia degli animali, l'autorità competente può autorizzare, su richiesta motivata presentata dal proprietario e a condizione che il veterinario ufficiale abbia verificato l'esattezza dei fatti, il trasporto degli animali da un'azienda ubicata nella zona di protezione. Il punto 2, lettere f) e h), si applica mutatis mutandis.»
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Art. 1 Direttiva (UE) 2007/10 — Testo vigente | Portale Normativo