Art. 3

In vigore dal 14 feb 2007
1.   In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri modificano o ritirano, se del caso, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad o tiametoxam come sostanze attive entro il 31 luglio 2007. Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni dell’allegato I della suddetta direttiva relative al metrafenone, al Bacillus subtilis, allo spinosad o al tiametoxam, eccetto quelle della parte B dell’iscrizione riguardante tali sostanze attive, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della suddetta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 13, paragrafo 2. 2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente metrafenone o Bacillus subtilis o spinosad o tiametoxam come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive, iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 gennaio 2007, è oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B dell’iscrizione nell’allegato I della suddetta direttiva riguardante le sostanze metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad o tiametoxam. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad o tiametoxam come unica sostanza attiva modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 luglio 2008; oppure b) nel caso di prodotti contenenti metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad o tiametoxam come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 luglio 2008 ovvero entro il termine, qualora più esteso, stabilito per la modifica o la revoca dalla direttiva o dalle direttive rispettive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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