Art. 3
In vigore dal 7 feb 2007
1. In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri modificano o revocano, se del caso, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti captan, folpet, formetanato e metiocarb come sostanze attive entro il 31 marzo 2008.
Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda il captan, il folpet, il formetanato e il metiocarb, ad eccezione di quelle della parte B dell’iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione, e verificano anche che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa accedere ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni dell’articolo 13 della stessa.
2. In deroga al paragrafo 1, per ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente captan, folpet, formetanato e metiocarb come sostanza attiva unica o come una tra varie sostanze attive elencate nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 30 settembre 2007, gli Stati membri devono effettuare una nuova valutazione del prodotto secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di una documentazione conforme alle prescrizioni dell’allegato III di tale direttiva e tenendo conto della parte B delle voci nel suo allegato I riguardanti, rispettivamente, il captan, il folpet, il formetanato e il metiocarb. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:
a)
nel caso di un prodotto contenente captan, folpet, formetanato e metiocarb come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 30 settembre 2011; o
b)
nel caso di un prodotto contenente captan, folpet, formetanato e metiocarb come una di più sostanze attive, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 settembre 2011 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca in parola rispettivamente nella direttiva o nelle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Storico versioni
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