Art. 2
In vigore dal 22 dic 2006
1. Gli Stati membri autorizzano il commercio dei prodotti alimentari conformi alla presente direttiva a partire dal 23 dicembre 2007.
2. Gli Stati membri vietano il commercio dei prodotti alimentari non conformi alla presente direttiva a partire dal 23 dicembre 2008. Tuttavia, il commercio dei prodotti alimentari non conformi alla presente direttiva, etichettati prima di tale data, è autorizzato fino a esaurimento delle scorte.
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