Art. 1
Adeguamento degli allegati e raccomandazioni sui certificati provvisori
In vigore dal 18 dic 2006
La direttiva 2006/87/CE è così modificata:
1)
All'articolo 19 sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
I termini di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a ventuno giorni, quindici giorni e un mese.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»
2)
L'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Articolo 20
Adeguamento degli allegati e raccomandazioni sui certificati provvisori
1. Le eventuali modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico o agli sviluppi registrati in questo settore grazie all'attività svolta da altre organizzazioni internazionali, in particolare dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR), allo scopo di garantire che i due certificati di cui all', paragrafo 1, lettera a) siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscano un livello di sicurezza equivalente, oppure di tener conto dei casi di cui all'articolo 5, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3. Per imperativi motivi d'urgenza la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 19, paragrafo 4.
Queste modifiche sono apportate rapidamente onde garantire che i requisiti tecnici per il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna riconosciuto per la navigazione sul Reno forniscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto per il rilascio del certificato di cui all'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno.
2. Nonostante il disposto del paragrafo 1, le approvazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
3. La Commissione si pronuncia sulle raccomandazioni del comitato relative al rilascio dei certificati comunitari provvisori per le navi della navigazione interna a norma dell'allegato II, .19.»
3)
L'allegato II è così modificato:
1.
L'.06 è sostituito dal seguente:
«1.06
Requisiti temporanei
Requisiti temporanei intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola possono essere adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 4, della presente direttiva se, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico della navigazione interna, risulta necessario concedere urgentemente deroghe alle disposizioni della presente direttiva o permettere l'effettuazione di prove. I requisiti sono pubblicati e hanno una validità massima di tre anni. Essi entrano in vigore contemporaneamente ed alle medesime condizioni in tutti gli Stati membri.»
2.
L'articolo 10.03 bis, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:
«5. I sistemi che spruzzano quantitativi d'acqua inferiori sono omologati conformemente alla risoluzione A 800 (19) dell'IMO o altra norma riconosciuta. Tali omologazioni, ove intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3 della presente direttiva. L'omologazione è effettuata da un organismo di classificazione riconosciuto o da un'istituzione competente per le prove accreditata. L'istituzione competente per le prove accreditata soddisfa le norme europee armonizzate per il funzionamento dei laboratori che eseguono le prove (EN ISO/IEC 17025:2000).»
3.
L'articolo 10.03 ter, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. Agenti estinguenti
Per la protezione delle sale macchine, dei locali caldaie e dei locali pompe nei sistemi antincendio fissi possono essere utilizzati gli agenti estinguenti indicati in appresso:
a)
CO2 (biossido di carbonio);
b)
HFC 227 ea (Eptafluoropropano);
c)
IG-541 (azoto 52 %, argon 40 %, biossido di carbonio 8 %).
Il permesso di utilizzare altri agenti estinguenti, ove tale permesso sia inteso a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è concesso in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3 della presente direttiva.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:137:oj#art-1