Art. 1

In vigore dal 12 dic 2006
1.   Gli Stati membri liberalizzano, alle condizioni definite nel paragrafo 2, i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi e per conto proprio, elencati nell'allegato I, che sono effettuati verso il loro territorio o in partenza dal medesimo o che lo attraversano in transito. 2.   I trasporti e gli spostamenti a vuoto relativi ai trasporti elencati nell'allegato I sono esentati dalla licenza comunitaria e da qualsiasi autorizzazione di trasporto.
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