Art. 3
In vigore dal 12 dic 2006
1. Gli Stati membri possono accordare deroghe all' nel caso degli aerei di interesse storico.
2. Ogni Stato membro che accorda deroghe a norma del paragrafo 1 ne informa le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione, indicando i motivi della propria decisione.
3. Ogni Stato membro riconosce le deroghe accordate da un altro Stato membro per un aereo iscritto nel registro di detto Stato.
4. In singoli casi, gli Stati membri possono autorizzare l'uso temporaneo negli aeroporti situati nel loro territorio di aerei che non possono essere utilizzati sulla base di altre disposizioni della presente direttiva. Tale deroga è limitata agli:
a)
aerei la cui utilizzazione ha un carattere tanto eccezionale da rendere ingiustificato il rifiuto di una deroga temporanea;
b)
aerei che effettuano voli non commerciali a scopo di modifica, riparazione o manutenzione.
Storico versioni
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